Art. 13.
(Commissione di controllo).

      1. Una commissione di controllo, designata dal consiglio di amministrazione,

 

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verifica ogni anno la regolarità delle operazioni contabili e finanziarie dell'Agenzia.
      2. Le risultanze dei lavori della commissione di controllo sono contenute in un rapporto scritto, indirizzato al consiglio di amministrazione che ne autorizza la trasmissione ai membri effettivi, di cui all'articolo 4, che ne facciano richiesta.
      3. La commissione di controllo è composta pariteticamente, in numero eguale, da rappresentanti dei due collegi di cui all'articolo 5.
      4. La commissione di controllo ovvero il consiglio di amministrazione possono chiamare a fare parte della commissione stessa un revisore contabile oppure un contabile.